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droghe

Cosa succede se la polizia trova il tuo numero sul cellulare di uno spacciatore?

Lo abbiamo chiesto a un avvocato.

Ok, a questo punto dovremmo avere tutti abbastanza presente la situazione della legislazione sulle droghe in Italia, leggere o pesanti che esse siano. Ora facciamo un passo in più. Poniamo di essere una persona che fa un uso più o meno regolare di sostanze, e che molto probabilmente non è Walter White e per acquistarle si rivolge a qualcuno. Magari si tratta di un vero e proprio spacciatore, magari dell'amico che "vendo solo agli amici per avere la mia parte gratis"—in entrambi i casi, è molto probabile che ci siano stati scambi di messaggi più o meno frequenti con questa persona, nei quali si parla sempre meno in codice dello scambio che ci si sta apprestando a concludere.

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Fino a qui ogni consumatore è più o meno cosciente dei rischi che corre. Ma mettiamo caso che lo spacciatore finisca nei guai. E che il consumatore compri 5 grammi d'erba ogni tre mesi o tutt'altre droghe o quantità, è quantomeno probabile che si trovi a porsi la domanda: bene, rischio qualcosa? E se sì, quanto?

Per capirlo, ho parlato con Giuseppe Migliore, avvocato esperto in Diritto Penale e Criminale. Quando gli ho chiesto se parlare in codice con l'eventuale spacciatore sarebbe servito a qualcosa, mi ha detto che non avrebbe risposto perché "sembrava quasi un consiglio su come eludere eventuali indagini a proprio carico."

VICE: Il mio spacciatore viene arrestato, e nel suo cellulare ha il mio numero: mi devo preoccupare? 
Giuseppe Migliore: Occorre innanzitutto chiarire un punto fondamentale: per la Legge italiana il mero uso personale di sostanza stupefacente non costituisce reato, ma solo un illecito amministrativo. Ciò significa che, qualora sia accertato che la droga fosse detenuta a soli fini personali e senza alcuna destinazione per lo spaccio, il soggetto non potrà essere sottoposto ad alcuna sanzione penale, ma esclusivamente alle sanzioni amministrative previste per la violazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.

Ovvero? Di che sanzioni si tratta?
Le sanzioni previste per il consumo di stupefacenti possono andare dal ritiro, per un periodo stabilito dalla Prefettura, della patente, del porto d'armi, del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio o del permesso di soggiorno per gli stranieri. Tali sanzioni vengono emesse all'esito di un colloquio e sono discrezionali (spesso alla prima infrazione, salvo si tratti di fatto grave, non si è assoggettati a sanzione ma solo ammoniti).

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La polizia andrà a leggere tra i messaggi dello spacciatore e controllerà i suoi contatti?Chiaramente in caso di arresto dello spacciatore il telefono cellulare dello stesso viene sequestrato poiché utile alle indagini. Le chat, i contatti o le chiamate presenti sul telefono possono ovviamente essere lette e valutate dagli inquirenti alla ricerca di prove. Ribadito che il consumatore di stupefacenti non è soggetto a sanzione penale, è evidente che gli inquirenti potranno interessarsi ai contatti dello spacciatore o al fine di acquisire elementi di prova dell'attività di spaccio o al fine di individuare presunti complici nell'attività di traffico di stupefacenti (ad esempio eventuali "fornitori").

Quindi se sono solo un acquirente non ho molto di cui preoccuparmi.
Esatto, l'inquirente non avrà grande interesse per chi appaia sin dal principio solo un acquirente, ed al massimo potrà convocarlo chiedendogli conto dei contatti con lo spacciatore al fine di reperire prove contro lo stesso. Tra le varie prove dell'attività di spaccio è chiaro che la presenza di chat o messaggi dai quali emerga chiaramente un'attività di cessione di stupefacente sia elemento importante.

Di certo una maggior frequenza di contatti o la presenza di molti messaggi potrà costituire un elemento in base al quale uno tra i vari contatti potrà divenire "interessante" dal punto di vista dell'indagine.

Cambia qualcosa se compro una sostanza o un'altra e in che quantità?
In tema di sanzioni previste per il mero assuntore di stupefacente (esclusa quindi ogni finalità di spaccio) il tipo e la quantità di sostanza assunta sono tra gli elementi che l'Autorità prefettizia valuta ai fini dell'eventuale inflizione delle sanzioni, sia per il tipo che per la durata. In caso di droghe cosiddette "pesanti" o per quantitativi elevati è evidente che il rischio di essere sanzionato dal punto vista amministrativo è maggiore.

Cosa può far sì che la polizia cominci realmente a interessarsi al consumatore?
Le Forze dell'Ordine si interesseranno a qualcuno dei contatti dello spacciatore nel caso in cui, leggendo i messaggi o le chat e valutando la frequenza e le modalità dei contatti, sospettino che qualcuno possa collaborare con lo spacciatore nell'attività illecita (ad esempio come "socio" nell'attività di spaccio o "fornitore" dello stupefacente da vendere). In linea generale le Forze dell'Ordine non saranno interessate ad agire nei confronti di chi appaia in maniera evidente solo un cliente, estraneo all'attività di spaccio.

In quel caso quindi le chat potrebbero essere usate esclusivamente come prove contro di lui.
Certo. I messaggi, le chat, le conversazioni telefoniche eventualmente intercettate, costituiranno prove contro lo spacciatore. Esse serviranno a confermare e dimostrare l'attività illecita compiuta.

E nel caso la polizia mi contatti e mi chieda di presentarmi in commissariato, come mi devo comportare? Possono farlo?
Se non si è indagati e non si è coinvolti nell'attività illecita il soggetto chiamato dalle Forze dell'Ordine dovrà certamente presentarsi e rispondere alle domande fatte secondo verità (altrimenti commetterebbe un reato). Occorre però tenere a mente come nel nostro Ordinamento nessuno possa essere obbligato ad autoaccusarsi di un reato; infatti, se durante l'interrogatorio dovessero emergere sospetti, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria non esiterebbe a interrompere l'atto invitando il soggetto a tornare accompagnato da un legale.

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