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Cosa prevede la nuova proposta sulla legittima difesa, l'ultima ossessione di Salvini

Dalla "presunzione di legittima difesa" all'aumento delle pene per chi si introduce in casa.
Grab via Twitter.

Da quando il contratto di Governo è stato sottoscritto, le modifiche all’articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa—cavallo di battaglia decennale dei partiti di centro destra, e in particolare della Lega—sono diventate una possibilità concreta.

Questa estate se n’era tornato a parlare soprattutto a fine luglio, quando Sergio Mattarella aveva dichiarato che, “L’Italia non può assomigliare al Far West, dove un tale compra un fucile e spara dal balcone.” Il Presidente della Repubblica nello specifico si riferiva al caso di cronaca che ha visto il ferimento di una bambina di 15 mesi a Roma, ma in via più generale all’inizio della discussione in Commissione Giustizia sulla possibilità di rendere “sempre e comunque legittima”—per dirla come Matteo Salvini—la legittima difesa.

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C’erano circa otto disegni di legge, proposti tra gli altri da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, ma due giorni fa è stato ufficializzato che sono stati accorpati e sintetizzati in un unico provvedimento, “Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”, che vede come primo firmatario Andrea Ostellari, senatore leghista e presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama. La discussione in aula inizierà il 23 ottobre.

Secondo Ostellari, il provvedimento è stato pensato per fare in modo che “chi si è difeso non pagherà più per dimostrare la sua innocenza,” per stoppare le “assurde richieste di rimborso da parte di malviventi e loro parenti” e aumentare le pene di chi si è introdotto—per il furto in casa, la violazione di domicilio e la rapina—fino a sette anni.

Ma oltre a questo, nel dettaglio, cosa prevede il disegno di legge?

Se venisse approvato così com’è, in pratica si andrebbe a introdurre il principio di presunzione di legittima difesa per “chi, in casa o nella propria azienda, agisca per difendersi dagli sconosciuti che cercano di entrare, con violenza, minaccia di usare armi o con altri mezzi di coazione fisica.” E di conseguenza, il “restringimento del campo interpretativo su proporzionalità tra difesa e offesa” su chi utilizza un’arma detenuta legittimamente (cosa che adesso è appena stata resa molto più facile dalla stessa Lega).

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Inoltre, si verrebbe a modificare anche l’articolo 55 del Codice penale sull’eccesso colposo di legittima difesa, in quanto il disegno di legge prevede che “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito" contro chi approfitta delle "circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa” o se in stato "di grave turbamento", causato "dalla situazione di pericolo in atto."

Tutto questo, tradotto, significa che basterà che il presunto aggressore minacci di utilizzare violenza, per rendere legittimo l’uso di una propria arma perché, per l'appunto, sarà considerato rilevante il “grave turbamento” della “situazione di pericolo in atto” di chi subisce l’aggressione.

Proprio su questi punti, soltanto qualche settimana fa, il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Minisci avvertiva sugli eventuali rischi. “Non si può prescindere dal principio della proporzionalità fra offesa e difesa e dalla valutazione, caso per caso, del giudice: se un soggetto minaccia di schiaffeggiarmi o di sottrarmi un bene, io non posso reagire sparandogli; se, da fuori casa, vedo un tizio che si arrampica sul mio balcone, non posso essere autorizzato a sparargli.[…] Si rischierebbe addirittura di legittimare reati gravissimi, fino all' omicidio," spiegava. "Serve una norma per difendersi dai ladri in casa? Nel 2006 è già stata approvata: è il secondo comma dell' art. 52 del codice penale, che presume la legittima difesa in caso di reazione a chi si introduce nella propria abitazione e minaccia il proprietario o il furto dei suoi beni.”

Le modifiche citate da Minisci—e già molto criticate da diversi giuristi—riferiscono al fatto che dal 2006, “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta," "sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.” A riprova di ciò, come ha ricostruito Il Post, nei casi più eclatanti di casi di cronaca legati alla legittima difesa “la posizione giudiziaria di chi ha ucciso un ladro è stata spesso archiviata ancora prima del processo."

Nel frattempo, il ministro della Giustizia Bonafede—mentre Salvini gongola su Facebook—ha detto che il testo “come ogni cosa, è migliorabile.”