Mentre il mercato delle criptovalute continua a svilupparsi, alternando momenti di forte espansione ad altri di recessione, anche le autorità italiane ed europee legiferano in materia di valute virtuali. La IV Direttiva antiriciclaggio introdotta in Italia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che entrerà in vigore il 4 luglio 2017, avrà delle conseguenze anche su chi opera con le criptovalute nel nostro paese.
L’aspetto innovativo di questa legge è la definizione della figura del Cambiavalute Virtuale. Questa decisione anticipa le disposizioni della proposta di modifica della IV Direttiva europea — — che passerà attraverso una discussione plenaria entro la fine di ottobre 2017 — rendendo gli exchanger soggetti destinatari delle normative antiriciclaggio.
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L’art. 1 del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017) definisce i cambiavalute come: “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale.”
Su CoinLex sono stati riportati gli articoli della Direttiva antiriciclaggio che riguardano le criptovalute. Essenzialmente, il testo contiene la definizione giuridica di valuta virtuale e di Cambiavalute Virtuali, oltre a prevedere che questi ultimi ottengano una licenza e l’iscrizione in un registro apposito. Il testo contiene anche le modalità con cui i prestatori del servizio devono comunicare alle autorità la loro presenza sul territorio. Abbiamo contattato Stefano Capaccioli, legale di Arezzo, autore di Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica che lavora anche a Coinlex, il blog di discussioni giuridiche su criptovalute e bitcoin, per discutere delle nuove leggi.
“L’innovazione delle criptovalute non era prevista dalle normative e quindi ogni stato ha effettuato determinate interpretazioni, spesso difformi tra loro,” ci ha spiegato il legale. “La normativa anticiriclaggio italiana che entrerà in vigore il 04.07.2017 ha anticipato le tendenze europee, normando esclusivamente determinati attori dell’ecosistema delle criptovalute per introdurre i presidi antiriciclaggio.”
“I nuovi fenomeni apparsi hanno determinato nuove esigenze e aree di rischio, ma la normazione degli exchanger si è resa necessaria soprattutto per l’intersezione degli stessi con il mondo finanziario,” ci ha spiegato Capaccioli, “l’exchanger opera nel punto di congiunzione tra il mondo delle monete legali e il mondo delle criptovalute, scambiandole. Quindi, entra necessariamente in contatto con il mondo finanziario tradizionale e le sue regole.”
“Nel testo, la definizione di valuta virtuale è chiara e rende merito del fenomeno, come quella dei cambiavalute virtuali. Molti paesi hanno applicato normative finanziarie agli exchanger (Francia, Svezia), l’Italia è il primo paese che introduce la forma del cambiavalute virtuale,” anche se ad oggi non esiste alcuna evidenza riguardo al mercato delle criptovalute e quello del riciclaggio, ci ha comunicato il legale, riportando l’esempio di qualche tempo fa in cui l’avvento del virus Wannacry era stato associato a degli incrementi nella valore dei bitcoin. L’affermazione non era basata su dati oggettivi, dato che il virus aveva comportato solo un guadagno di soli 130.000 dollari. Quindi, spesso l’associazione criptovalute/attività illegali non è basta su fenomeni reali.
“Si auspica che tale normativa venga applicata tenendo in debita considerazione le particolarità delle criptovalute, come sollevato dalle osservazioni che come Coinlex abbiamo inviato al dipartimento del tesoro di cui attendiamo la risposta,” ha concluso Capaccioli.